Ordinanza n. 230 del 1993

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ORDINANZA N. 230

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione della circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13/Istituti di previdenza (Sospensione dei pensionamenti anticipati degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza) in relazione alla quale la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3 marzo 1993, depositato in Cancelleria il 15 marzo successivo ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1993.

 

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

 

udito l'avv. Angelo Clarizia per la Regione Emilia-Romagna.

 

Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla circolare del Ministero del tesoro del 23 dicembre 1992, n. 13/Istituti di previdenza, con la quale si richiede che l'accoglimento della domanda di dimissioni, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sia formalmente manifestato dagli organi competenti anche con riguardo al personale della Regione;

 

che, a giudizio della Regione ricorrente, la circolare impugnata ha determinato l'illegittima invasione della propria sfera di attribuzioni in materia di regolamentazione procedimentale delle vicende attinenti al rapporto di pubblico impiego dei suoi dipendenti, risultando perciò lesiva dell'art.117 della Costituzione;

 

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso;

 

che con successiva istanza depositata il 20 aprile 1993, la Regione Emilia- Romagna ha preso atto di una nota del Ministero del tesoro, trasmessa alla Regione l'8 aprile 1993 e concernente l'accettazione delle domande di pensionamento per le quali si era formato il silenzio-assenso prima della scadenza fissata dal citato decreto-legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 dello stesso anno;

 

che a seguito di tale determinazione del Ministero del tesoro la Regione ritiene che sia cessata la materia del contendere;

 

che l'Avvocatura dello Stato ha espresso adesione a tale istanza, per quanto attiene alla cessazione della lite.

 

Considerato che la Corte è chiamata, in questa sede, a pronunziarsi sulla domanda di sospensione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n.87 e dell'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riservata ogni pronuncia sull'ulteriore corso del processo, dichiara che non vi è luogo a provvedere sulla domanda, avanzata dalla Regione Emilia- Romagna, per la sospensione dell'esecuzione della circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n.13/Istituti di previdenza, impugnata con il ricorso in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Francesco GUIZZI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 7 maggio1993.